La fusione tra Saipem e Subsea7 supera il primo passaggio autorizzativo in Europa. La Commissione Ue ha infatti dato il via libera all’operazione nell’ambito del Foreign Subsidies Regulation (Fsr), il regolamento entrato in vigore per verificare che eventuali contributi finanziari ricevuti da Paesi extra Unione Europea non alterino la concorrenza nel mercato unico.
L’autorizzazione emerge da un aggiornamento del registro della Commissione europea, alla le due società avevano notificato l’operazione, avviando la procedura prevista dal regolamento sui sussidi esteri, il cui termine provvisorio era fissato al 29 giugno.
Una settimana dopo il sì senza condizioni in Brasile, dove si erano messi di traverso alcuni dei maggiori operatori di settore come Petrobras, Exxon Mobil e TotalEnergies, il via libera europeo rappresenta un ulteriore tassello verso la creazione di Saipem7, il gruppo che nascerà dalla fusione italo-norvegese e che punta a diventare uno dei principali operatori mondiali nei servizi per l’energia, potendo contare su circa 21 miliardi di euro di ricavi, oltre 2 miliardi di ebitda e un portafoglio ordini intorno ai 43 miliardi di euro. Un altro passo avanti nel percorso verso il traguardo, previsto entro novembre 2026.
Il regolamento Fsr, introdotto dall’Ue nel 2023, consente alla Commissione di verificare se sovvenzioni o altri sostegni finanziari concessi da Stati non appartenenti all’Ue possano conferire un vantaggio competitivo tale da falsare il mercato interno.
L’attenzione del mercato si concentra ora sull’ultimo passaggio, rappresentato dall’esame della concentrazione da parte dell’Antitrust europeo ai sensi del regolamento Ue sulle fusioni. La notifica è stata presentata a metà giugno e Bruxelles ha fissato al 22 luglio il termine provvisorio della fase I per adottare una decisione.
Entro quella data la Commissione potrà autorizzare l’operazione senza condizioni, come accaduto in Brasile, concedere il via libera subordinandolo a eventuali impegni oppure decidere di avviare un’indagine approfondita qualora ritenga necessario un ulteriore esame degli effetti concorrenziali. (riproduzione riservata)