L’Italia vince contro Meta: gli Stati membri dell'Ue possono prevedere che gli editori di giornali abbiano diritto a un'equa remunerazione, quando concedono ai prestatori di servizi online l'autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni. Questa la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il contenzioso era stato sollevato da Roma nei confronti dell’azienda di Mark Zuckerberg. La normativa italiana impone ai prestatori di servizi di negoziare un’equa remunerazione con gli editori, senza limitare la visibilità dei contenuti nei risultati di ricerca durante le trattative, e di fornire i dati necessari per il suo calcolo. Nel 2023 l’Agcom ha definito i criteri per l’equa remunerazione.
A questo punto, Meta Platforms Ireland ha fatto ricorso davanti al Tar del Lazio per annullare la decisione italiana, in quanto considerata non conforme al diritto comunitario. E così il giudice nazionale si è rivolto alla Corte europea per verificare la compatibilità giuridica della norma.
La Corte dichiara che il diritto a un'equa remunerazione per gli editori è compatibile con il diritto dell'Unione, a condizione che questa remunerazione costituisca il corrispettivo economico dell'autorizzazione all'utilizzo online delle loro pubblicazioni. Gli editori devono, inoltre, poter rifiutare l'autorizzazione o concederla a titolo gratuito. Inoltre, non può essere imposto alcun pagamento ai prestatori qualora essi non utilizzino tali pubblicazioni.
«Gli obblighi imposti ai prestatori di avviare trattative con gli editori, senza limitare la visibilità dei contenuti durante tale periodo, e di fornire i dati necessari per il calcolo della remunerazione sono anch’essi ammissibili, in quanto possono garantire l'equità di tali trattative e contribuiscono pertanto all'obiettivo di protezione degli editori», ha spiegato la Corte. Per questo motivo sono ammissibili le decisioni dell’Agcom.
La Corte osserva, in particolare, che l'imposizione di simili obblighi ai prestatori consente di instaurare un giusto equilibrio tra la libertà d'impresa, da un lato, e il diritto di proprietà intellettuale, nonché il diritto alla libertà e al pluralismo dei media, dall'altro.
Infine, secondo i giudici di Lussemburgo, non può essere richiesto alcun pagamento ai prestatori di servizi online che non utilizzano le pubblicazioni. Gli obblighi imposti ai prestatori di avviare trattative con gli editori, senza limitare la visibilità dei contenuti durante il periodo, e di fornire i dati necessari per il calcolo della remunerazione, pur limitando la libertà d'impresa, per la Corte sono «giustificati», in quanto contribuiscono agli obiettivi del diritto dell'Unione di garantire il buon funzionamento e l'equità del mercato per il diritto d'autore e di consentire agli editori di recuperare i propri investimenti. (riproduzione riservata)