Democrazia assembleare o continuità di governance. La legge Capitali, ora applicata al rinnovo dei consigli di amministrazione di Banca Monte dei Paschi e Banco Bpm, si presta ad alcune riflessioni. Anzitutto la legge capitali (n. 21 del 2024) non nasce dal nulla. Infatti nel 2021 era stato presentato al Senato un progetto di legge (D’Alfonso e altri as n. 2433) volto a limitare i rischi di autoreferenzialità e di compressione dei diritti dei soci di minoranza dovuti alla prassi della presentazione all’assemblea da parte del consiglio di amministrazione di una lista «piglia tutto».
Nel 2023 un decreto-legge includeva un articolo, poi stralciato, secondo il quale la lista del consiglio di amministrazione doveva essere presentata quaranta giorni prima dell’assemblea anziché venticinque giorni prima, come prevede il Testo Unico della Finanza (art. 147-ter, comma 1-bis). In questo modo gli azionisti di maggior peso avrebbero avuto tempo per le opportune contromosse. L’articolo manteneva comunque la regola secondo la quale almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
Una prima riflessione è che queste regole non sono mai neutre perché possono favorire o penalizzare, a seconda di come sono strutturate, i soci di maggior o minor peso. In ogni caso, in sede applicativa possono determinare effetti inattesi non coerenti con le finalità perseguite. Quanto a finalità, l’art. 12 della legge Capitali sulla lista del consiglio di amministrazione delle società quotate punta anzitutto a prevenire il rischio di auto perpetuazione degli assetti esistenti che potrebbe rendere meno contendibile la società.
Attribuisce poi un maggior peso ai soci di minoranza. In primo luogo, infatti, se essi sono già rappresentati nel consiglio di amministrazione uscente, concorrono alla formazione della lista proposta dal consiglio di amministrazione che deve essere approvata a maggioranza qualificata (dei due terzi). Inoltre la norma prevede una quota minima di consiglieri di amministrazione da assegnare alle liste che hanno ottenuto un numero di voti inferiore rispetto a quelli ottenuti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione.
Quest’ultima deve essere poi formata da un numero superiore di un terzo rispetto al numero di componenti previsto dallo statuto e l’assemblea, dopo il voto sulle liste presentate, è chiamata a votarli uno per uno. Pertanto la composizione effettiva del consiglio di amministrazione riflette anche le preferenze dei soci di minoranza. Ciò per il fatto che gli azionisti che hanno presentato una lista di minoranza partecipano al voto dei singoli candidati inclusi nella lista di maggioranza.
Una criticità della norma è la sua rigidità, in quanto non viene lasciato alcuno spazio di adattamento da parte degli statuti che hanno solo la possibilità per così dire di «prendere o lasciare». La norma infatti rimette allo statuto la scelta se prevedere o meno la lista del consiglio. In pratica, poco meno di un quarto delle società quotate (circa 50) l’hanno introdotta.
La norma non è stata accolta con favore dagli investitori stranieri. Anzi l’International Corporate Governance Network (Icgn), la rete più influente a livello mondiale, all’indomani della riforma inviò al Sottosegretario del ministero dell’Economia e Finanza, Federico Freni, una lettera puntuta. La norma è troppo complessa e non consente agli investitori un voto meditato perché risulta incerta la composizione finale del consiglio di amministrazione.
Quest’ultimo potrebbe risultare «sbilanciato o privo delle esperienze specifiche necessarie». Certi azionisti di minoranza potrebbero ottenere una rappresentanza in consiglio sproporzionata, in violazione della parità di trattamento tra azionisti. Nel caso, che non si può escludere del tutto, in cui le liste di minoranza ottengano un numero di voti superiore a quello della lista del consiglio, quest’ultima, per quanto risultata prima, potrebbe esprimere la maggioranza del consiglio di amministrazione.
Va anche considerato che molte società quotate sono società vigilate. Nel settore creditizio la Banca d’Italia e la Banca centrale europea operano una verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza (cosiddetto fit and proper) e ciò già garantisce una composizione equilibrata della lista del consiglio.
Infine, non si deve dimenticare che gli amministratori, a prescindere dalla lista che ha promosso la loro elezione, non sono rappresentanti dei soci di maggioranza o di minoranza, ma devono agire nell’esclusivo interesse della società. Il bello delle norme è che possono essere modificate. Se alla prova dei fatti la legge Capitali non dovesse funzionare, sarebbe necessario intervenire subito. (riproduzione riservata)