Dopo il crack di Eurovita dello scorso anno, in mano al fondo di private equity Cinven, torna in scena il tema dei gruppi assicurativi esteri in difficoltà finanziaria. Questa volta si tratta di società che operano in Centro e Nord Europa, facenti capo al gruppo FWU Life Insurance, che hanno 100.000 clienti in Italia. Con comunicato del 25 luglio 2024, l’Ivass ha infatti informato il mercato italiano sul deterioramento delle condizioni finanziarie delle due compagnie assicurative FWU Life Insurance Lux Sa, con sede in Lussemburgo e FWU Life Insurance Austria Ag, con sede in Austria.
Centomila clienti in Italia
Entrambe le compagnie dal 2006 operano anche in Italia vendendo polizze vita, soprattutto unit linked, e hanno sede secondaria a Milano. Affermano espressamente, spiega l'avvocato Antonio Pinto, responsabile settore prodotti finanziari di Confconsumatori, di aver "guadagnato la fiducia di oltre 100.000 clienti solo in Italia e oltre un milione di clienti in tutto il mondo".
L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo (analoga alla nostra Ivass), la Commissariat Aux Assurances (CAA), ha comunicato che, a causa del deterioramento delle condizioni finanziarie del gruppo, dal 3 luglio 2024, FWU Life Insurance Lux Sa ha deliberato di non sottoscrivere più nuovi contratti, anche in Italia; in data 19 luglio 2024, il Tribunale di Monaco di Baviera ha dichiarato lo stato di insolvenza della società capogruppo tedesca non assicurativa FWU AGg l’Autorità di Vigilanza austriaca, Financial Market Authority (FMA), il 22 luglio 2024 ha vietato a FWU Life Insurance Austria Ag di sottoscrivere nuovi contratti sulla vita, anche in Italia, con effetto immediato e fino al 30 settembre 2024, di effettuare operazioni infra-gruppo superiori a centomila euro, senza il preventivo consenso di FMA, con effetto immediato e per la durata di sei mesi; il 23.07.2024 il Consiglio Direttivo della CAA ha deciso di congelare gli attivi legati alle riserve tecniche dei clienti di FLL depositati presso le banche depositarie per proteggere gli interessi dei contraenti e dei beneficiari.
FWU chiede la sospensione dei pagamenti
A fronte di tali provvedimenti, FWU in data il 26 luglio ha comunicato ai soggetti distributori un parere del proprio studio legale e una serie di risposte rivolte alle domande dei clienti. In sintesi, spiega l'avvocato Pinto, "FWU Lussemburgo ha comunicato di aver presentato un’istanza ai tribunali lussemburghesi per l’applicazione del regime precauzionale di sospensione dei pagamenti. Nell’ipotesi che la richiesta di sospensione dei pagamenti venga accettata, quest’ultimo regime potrebbe perdurare fino a un massimo di sei mesi".
Che cos'è il Triangolo della sicurezza e come funziona
In base alla disciplina normativa del Lussemburgo, sottilinea l'esperto, "il patrimonio dei clienti è protetto e tutelato. Tale patrimonio è depositato presso una banca depositaria terza, Caceis Investor Services, una banca depositaria, pienamente operativa". In Lussemburgo vige un regime speciale chiamato Triangolo della sicurezza, concepito per salvaguardare i diritti del cliente in caso di problemi finanziari della compagnia assicurativa. Tale sistema. In breve, funziona secondo i seguenti princìpi:
1, Attivi (asset) vincolati: sono gli asset (investimenti del cliente) a sostegno del valore della polizza assicurativa. Sono in pratica il sottostante della polizza.
2 . Protezione speciale: questi asset sono soggetti a regole specifiche per garantire che siano depositati in modo sicuro e che abbiano la priorità per le richieste di risarcimento assicurativo.
3. Partecipazione tripartita: la compagnia di assicurazione, la sua banca depositaria designata e la CAA (l’autorità lussemburghese di vigilanza sulle assicurazioni) lavorano insieme per proteggere questi asset.
Che cos’è e come funziona il pool di copertura austriaco
Invece con riferimento a FWU Austria, la disciplina legislativa austriaca prevede che per garantire il soddisfacimento delle richieste di risarcimento degli assicurati, FWU Life Austria, in quanto compagnia assicurativa, è obbligata a costituire un “pool di copertura”. Il pool di copertura è un fondo speciale di una compagnia assicurativa che deve essere gestito separatamente dal patrimonio della compagnia. In caso di fallimento, il pool di copertura costituisce un patrimonio speciale dal quale i crediti degli assicurati ricevono un trattamento preferenziale. L’autorità austriaca per i mercati finanziari (FMA) deve nominare un fiduciario del pool di copertura per monitorare il pool stesso. In particolare, il fiduciario ha il compito di notificare immediatamente alla FMA qualsiasi circostanza che possa dare adito a dubbi in merito agli adempimenti previsti.
Quali priorità?
La speranza è che i sistemi di protezione dei due Paesi, spiega l’avvocato Pinto, “assicurino che le richieste di risarcimento dei clienti vengano valutate con priorità e ricevano protezione rispetto agli altri creditori”.
Nell’eventualità in cui FWU dovesse perdere la licenza, “sarebbe nominato un amministratore esterno per gestire e liquidare la compagnia assicurativa e provvedere al rimborso dei clienti. Attualmente la situazione non è questa”, riprende Pinto. Che aggiunge: “E’ evidente che per i 100.000 clienti italiani vi sia un pericolo concreto, conseguente al blocco delle liquidazioni e dei riscatti e in genere dell’esercizio dei diritti contrattuali”.
Che cosa fare ora: primo, non vendere per paura
Secondo l’esperto, “sarà necessario seguire gli sviluppi della procedura FWU e per ricevere notizie attendibili appare utile che Ivass certamente conserverà un faro sempre acceso sulla procedura. Occorre altresì evitare panic selling e tenere presente che la disciplina europea prevede comunque forme di tutela e prelazione per i clienti rispetto alle riserve tecniche ed ai sottostanti delle polizze nelle quali il cliente ha investito”.
Secondo: in arrivo un cavaliere bianco?
I tempi purtroppo per ottenere il risarcimento “saranno di certo lunghi ed incerti nel quantum, perché nessuno ad oggi può conoscere la reale situazione delle due compagnie e le loro condotte rispetto agli obblighi imposti da Direttive europee chiare come ad esempio quella sulla Solvency. Sarà importante verificare se, come è già positivamente accaduto nel caso di Eurovita, si concretizzerà l’intervento di un cavaliere bianco, ossia di un’altra compagnia assicurativa che sia interessata ad acquisire il portafoglio clienti di FWU e potrebbe quindi acquistare il ramo di aziendale, riattivando tutti i contratti assicurativi oggi sospesi”.
Far causa all’intermediario? Cinque casi in cui si può
Un’altra linea di suggerimenti riguarda la considerazione che “il cliente ha anche diritto di ricevere tutela dal soggetto che ha distribuito, venduto, la sua polizza. Infatti, il cliente ha diritto di agire nei confronti del venditore intermediario della polizza, laddove quest’ultimo non abbia rispettato uno dei requisiti di forma e di sostanza previsti dalla Direttiva IDD”. Pinto, per esempio, ricorda che quando un intermediario (banca, broker, società di intermediazione…) “opera come distributore di una polizza con sottostante finanziario deve attenersi alle consuete regole di protezione della clientela, inerenti sia gli obblighi informativi che la valutazione sull’adeguatezza del prodotto rispetto agli obiettivi del cliente ed alla sua esperienza e conoscenza finanziarie”.
Tuttavia, è evidente che “presupposto e condizione perché l’intermediario, possa esser considerato responsabile e quindi risarcire il danno subito è la verifica in concreto di come si sia svolto il rapporto contrattuale”.
La giurisprudenza sia dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie di Consob e sia dei tribunali si è espressa varie volte in materia di vendita di polizze a contenuto finanziario e da una sintetica casistica si rileva che l’intermediario è stato condannato quando, per esempio:
a) non ha consegnato il kid (documento di sintesi informativa);
b) non ha adeguatamente esplicitato, che l’operazione prospettata comportava il passaggio da un prodotto a capitale garantito ad un prodotto che investiva, invece, parte del premio in fondi a contenuto azionario;
c) il prodotto assicurativo non è adeguato al cliente, ad esempio sotto il profilo dell’orizzonte temporale dell’investimento;
d) le caratteristiche della polizza non sono coerenti con le risposte fornite in sede di redazione del questionario Mifid;
e) ha venduto un prodotto di investimento assicurativo multi-opzione, ossia un prodotto che offre all’investitore al dettaglio diverse opzioni di investimento, senza però consegnare al cliente tanti Kid quante sono le opzioni di investimento sottostanti.
“In tali ipotesi ed in varie altre ancora, il cliente avrà diritto alla risoluzione del contratto di acquisto della polizza ed ottenere quindi la restituzione degli importi investiti”, conclude l’avvocato. (riproduzione riservata)