Fisco pesante sull’opas Poste-Tim, cosa fare per recuperare l’extra-tassa pagata
Fisco pesante sull’opas Poste-Tim, cosa fare per recuperare l’extra-tassa pagata
La risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il caso: i valori applicati da molti intermediari sono sbagliati. Opzione ricalcolo più veloce, mentre il rimborso ha tempi lunghi

di di Alberto Mapelli 30/10/2026 21:03

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La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello presentato da Tim per chiarire la fiscalità da applicare alla cessione delle azioni proprie nell’ambito dell’opas di Poste Italiane fissa un punto ben preciso: molti piccoli investitori, ma non solo loro, hanno pagato una tassazione non dovuta di 0,47 euro per ogni azione consegnata in offerta. Ora che il Fisco ha certificato il metodo di calcolo corretto (e di conseguenza i valori esatti) da applicare, chi ha aderito all’opas e si è visto addebitare l'extra tassa cosa può fare?

Per comprenderlo bisogna fare un passo indietro. Il caso era stato sollevato da Milano Finanza poco più di un mese fa: a causa di un’interpretazione della stessa Agenzia delle Entrate, applicata da alcuni intermediari finanziari, era stato fissato un valore di 9,63 euro alle azioni Telecom cedute (mai raggiunto dai titoli a Piazza Affari) invece che il corretto 7,81 euro. La conseguenza è stata l’applicazione della tassazione per il capital gain su una plusvalenza fittizia molto più alta di quella reale, che ha generato 0,47 euro di imposta non dovuta.

L’extra tassa era potenzialmente compensabile in parte da una minusvalenza (altrettanto fittizia) generabile in caso di cessione delle azioni Poste ricevute, visto che i titoli del gruppo di Del Fante erano stati iscritti nei portafogli titoli degli aderenti con un prezzo di carico gonfiato di oltre 35 euro, e con cui compensare altre plusvalenze.

Le strade da percorrere

Chi ha subito la beffa fiscale, ora ha due strade percorribili. «La via più lineare è chiedere per iscritto all’intermediario di rideterminare il calcolo, perché si correggerebbero insieme il valore di realizzo delle Tim e il costo fiscale delle Poste ricevute», spiega Francesco Sbraletta, dottore commercialista e accademic fellow dell’Università Bocconi. «In alternativa, l’aderente può presentare all’Agenzia un’istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento. In caso di diniego, si può ricorrere alla Corte di giustizia tributaria».

Sbraletta specifica che «rimborso e minusvalenza ‘tecnica’ sulle Poste sono rimedi alternativi, non cumulabili. Chi ottiene il rimborso deve vedere ricondotto il costo di carico delle Poste al valore corretto. Chi ha già venduto le Poste e compensato la minusvalenza ha in parte già recuperato l’imposta». Class action non sono possibili essendo controversie personali sul rimborso di imposte, mentre «un’azione collettiva contro gli intermediari partirebbe debole perché hanno seguito la prassi ufficiale dell’Agenzia e versato l’imposta all’Erario», prosegue l’esperto.

Le differenze tra regimi

Il tema è più spinoso per chi ha aderito e ricade nel regime amministrato, quindi la maggioranza dei piccoli azionisti, perché essendo il prelievo già operato dall’intermediario, rende inevitabile passare per la rettifica o per il rimborso del Fisco. Al contrario, chi si trova in regime dichiarativo è nella posizione più semplice dopo l’interpello chiarificatore, perché potrà liquidare la plusvalenza nella dichiarazione 2027 applicando direttamente il criterio corretto. Per chi è in regime gestito, invece, il problema non si pone, perché si tassa il risultato maturato.

Cosa succede per le prossime opas

In previsione delle prossime opas, non è scontato che tutti i dubbi sul tema siano sciolti. «Restano due limiti. Il primo è che si tratta pur sempre di una risposta a interpello, priva di efficacia generale. Il secondo - continua l’esperto - è che la soluzione poggia su un presupposto di fatto che l’Agenzia ha assunto ‘acriticamente’: che le quotazioni del titolo oggetto dell’offerta incorporassero la componente in denaro». In altre offerte «questo potrebbe verificarsi solo in parte». Inoltre, da inizio 2027 «il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi rinumera le norme, senza modificarne il contenuto».

Chiaramente l’ultimo interpello è il riferimento più recente e specifico per gli intermediari, per cui «è ragionevole attendersi che lo adottino», ma «la certezza per chi aderirà alle prossime offerte miste verrebbe però solo da una circolare di portata generale», conclude Sbraletta. (riproduzione riservata)