Megan Gale fa litigare Iliad e Fastweb+Vodafone: non puoi usare la nostra ex testimonial
Megan Gale fa litigare Iliad e Fastweb+Vodafone: non puoi usare la nostra ex testimonial
Fastweb+Vodafone accusa l'uso improprio da parte di Iliad del volto storico di Vodafone e minaccia azioni legali per concorrenza sleale

di Redazione online 07/05/2026 19:00

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Fastweb+Vodafone ha intimato a Iliad di bloccare la campagna pubblicitaria che ha per protagonista Megan Gale storico volto, a cavallo degli anni duemila, della pubblicità di Omnitel e poi di Vodafone.

In una lettera inviata a Iliad, resa nota sui social dallo stesso ceo della compagnia telefonica Benedetto Levi, si legge: «Egregi Signori, Vi scriviamo in relazione alla Vostra campagna pubblicitaria presente su numerosi media, compresi i vostri canali social, che ha come protagonista Megan Gale, storico volto della pubblicità Omnitel e successivamente Vodafone fra il 1999 e il 2008. Tale campagna è volutamente e dichiaratamente incentrata sul valore evocativo del personaggio, molto forte presso il target di riferimento: Megan Gale mentre cammina per le vie di Milano viene riconosciuta dalla gente come protagonista di un'altra pubblicità ("Megan, cosa ci fai in questo spot?", le chiede un passante; "Ho deciso di cambiare", risponde lei), che inaspettatamente entra in un negozio Iliad ("Megan, anche tu qui!" esclama l'addetto) e sceglie Iliad, "perché è per sempre, quindi ... ". I commenti della gente non si fermano: "Ma hai visto chi è passata?" chiede un uomo alla donna che è con lui; "Eh sì, è passata in Iliad anche lei", risponde la donna. Peraltro, Megan Gale è vestita di rosso, il colore che identifica Vodafone sin dal suo uso nel mercato italiano a partire dal 2003».

La campagna, si legge nella missiva, «si pone con ogni evidenza in contrasto con numerose norme del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale e del codice civile. Essa realizza infatti un indebito e ingiustificato agganciamento alla notorietà e all'immagine aziendale Vodafone, oggi Fastweb Spa (costituendo per tale aspetto una violazione dell'art. 13 co. 2 c.a.), con effetti denigratori nei confronti del marchio Vodafone, di cui la stessa Fastweb è licenziataria, abbandonato persino dalla sua storica testimonial (così ponendosi in contrasto con l'art. 14 c.a.), ed effettua una comparazione meramente suggestiva fra Vodafone e Iliad a tutto vantaggio di quest'ultima, cosi violando l'art. 15 c.a.; l'uso strumentale che viene fatto dello storico testimonial Vodafone contrasta inoltre con l'obbligo di correttezza codificato nell'art. 1 c.a. Per le stesse ragioni, la pubblicità in questione costituisce un atto di concorrenza sleale nei confronti della nostra società, alla luce dell'art. 2598 n. 2 e 3 c.c ..».

In relazione a quanto precede, conclude la lettera, «Vi intimiamo con la presente di provvedere all'immediata cessazione della diffusione della campagna in questione, su qualsiasi mezzo. Restiamo in attesa di una Vostra conferma entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della presente, riservandoci in caso contrario di agire nei Vostri confronti nelle sedi competenti».