Così il Golden power all’italiana diventa ancora più europeo
Così il Golden power all’italiana diventa ancora più europeo
Il governo italiano modifica la normativa per evitare una procedura di infrazione Ue, chiarendo i concetti di sicurezza economica e finanziaria e introducendo la «residualità» dei poteri speciali

di Angelo De Mattia 01/01/2026 18:00

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Era previsto che il governo, per evitare la procedura di infrazione da parte di Bruxelles, avrebbe apportato alcune modifiche alla normativa sul Golden power introdotta nel 2012 e successivamente emendata. I problemi non solo applicativi erano evidenti, pur senza mettere in questione l'intera disciplina che, nel complesso, mantiene validità e necessarietà.

Al preavviso il governo ha dato seguito con un emendamento al Decreto legge sulla Transizione 5.0 in discussione per la conversione al Senato. Le modifiche proposte riguardano l'esplicitazione del concetto, nel quadro della sicurezza nazionale, della sicurezza economica e di quella finanziaria (ivi compresa quella creditizia): ricorrendo problemi in materia, il governo è legittimato a esercitare i previsti poteri speciali nel caso di acquisizioni della proprietà di società che hanno funzioni strategiche o di acquisizioni di partecipazioni in tali società nelle quali sono comprese quelle nel settore del credito e delle assicurazioni.

Il concetto di «residualità» del potere 

I poteri potranno essere esercitati nei confronti non solo di società extra europee, ma anche di quelle europee e italiane, pure nel caso di operazioni che si attuino in Italia. Poi si introduce, con l'emendamento in questione, quella che è stata definita come la «residualità» dei predetti poteri per il fatto che questi ultimi non possono essere esercitati prima che le altre autorità europee abbiano deciso sulle materie di loro competenza, in particolare la Bce, per i profili prudenziali di stabilità riguardanti le banche, l'Eiopa per le assicurazioni, e la Commissione Ue per gli aspetti della concorrenza e del libero mercato.

In sostanza, si parte dal ribadimento della fondatezza della disciplina del Golden power che, comunque, la Commissione Ue non aveva messo in forse e si opera un chiarimento a proposito della sicurezza economica e finanziaria la cui tutela, con lo sviluppo di questi settori, incarna interessi strategici nazionali, quindi si stabilisce come procedere nel caso - che ricorre sempre, dato il rilievo delle operazioni interessate - in cui competenti a decidere per altri aspetti siano diverse Autorità.

Il confronto tra le Autorità

Su queste colonne avevamo ripetutamente segnalato la necessità di affrontare quest'ultimo aspetto per mettere ordine nella materia ed evitare che le scelte dell'organo che decide prima condizioni le altre, quando di queste vi sia bisogno. La soluzione trovata costituisce un passo avanti, anche se non elimina la possibilità che si verifichino casi in cui le autorizzazioni o, comunque, gli esami che le precedono che abbiano comportato accurate analisi, possano di fatto essere poste in non cale da una conclusione negativa in sede di valutazione ex Golden power.

Ma potrebbe in teoria accadere anche l'inverso benché si tratti di una rara eventualità. Certo, non è facile trovare dei rimedi inattaccabili. Tuttavia un preliminare confronto collegiale tra le diverse Autorità, ferma restando la piena autonomia decisionale di ciascuna di esse, potrebbe essere opportuno.

Il caso Unicredit-Banco Bpm

Come si è accennato, la riforma potrà avere un effetto esaustivo dei problemi sollevati dalla Commissione in occasione della poi fallita ops dell'Unicredit su Bpm a proposito della quale dovrebbe essere ancora pendente il ricorso al Consiglio di Stato proposto dell'Istituto guidato da Andrea Orcel. Si tratta comunque di iniziative che non prevedono, a detta degli stessi vertici di Unicredit, un ritorno sulla fallita acquisizione.

Se le modifiche saranno considerate sufficienti, si potrà concludere che la disciplina del Golden power è pienamente salvaguardata, riguardando interessi strategici nazionali per cui non potrebbe che essere questa la conclusione. Deve essere chiaro che la ricorrenza di tali interessi non può che essere competenza delle autorità del Paese interessato, dato il carattere nazionale di tali interessi per cui non potrebbe essere, viceversa, di competenza di un organo non nazionale «per la contradizion che nol consente». (riproduzione riservata)