Controlli del Fisco sui conti correnti, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo boccia l'Italia
Controlli del Fisco sui conti correnti, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo boccia l'Italia
La Cedu denuncia la discrezionalità illimitata delle autorità nell'accesso ai dati bancari dei cittadini. E un sistema di violazioni sistemiche

di Silvia Valente 09/01/2026 09:40

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La Corte europea dei diritti dell’uomo censura «per l’ennesima volta la legislazione italiana, rilevando la mancanza di adeguate garanzie procedurali da parte dell'Autorità tributaria in sede di verifica fiscale», ha sottolineato il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario ed assicurativo.

Nella sentenza relativa ai casi Ferrieri e Bonassina contro lo Stato Italiano (Ricorsi 40607/19 e 34583/20), la Corte Europea ha infatti «rilevato che l’autorità nazionale ha una discrezionalità illimitata per l’accesso e l’esame dei dati bancari dei ricorrenti, comprese le informazioni sui conti correnti, la cronologia delle transazioni e altre operazioni finanziarie ad essi correlate», ha riportato il senatore azzurro.

Oggi gli uffici fiscali, previa autorizzazione del Direttore centrale/regionale dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante regionale della Guardia di Finanza, possono chiedere alle banche e agli intermediari finanziari dati, informazioni e documenti su qualsiasi rapporto ovvero operazione riferibile al contribuente (conti, transazioni, garanzie, soggetti collegati). Una mancanza di limiti formali che, secondo la Corte, va a incidere sulla vita privata dei contribuenti, tutelata dall’articolo 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo europea.

I suggerimenti della Corte

Quanto alle garanzie procedurali, la Corte ritiene giustificabile l’assenza di un controllo ex ante giudiziario per ragioni di efficienza, ma sottolinea la necessità di tutele ex post efficaci che l’attuale normativa non assicura.

La contestazione dell’autorizzazione sarebbe possibile solo in via differita e «per relationem», impugnando un eventuale avviso di accertamento.

La tutela, in concreto, risulta inefficace in quanto incerta (dipende dall’emissione dell’atto impositivo), tardiva (può intervenire anni dopo) e, di fatto, priva di impatto, posto che la giurisprudenza interna ritiene di non dover annullare l’atto di accertamento per mancanza o irregolarità dell’autorizzazione, ove non risulti provato un pregiudizio concreto.

Alla luce delle rilevazioni e del carattere sistemico della violazione riscontrata, la Corte ha fornito delle indicazioni sulle riforme necessarie all’Italia per evitare violazioni di questo tipo in futuro: criteri chiari e circostanziati che legittimino l’accesso ai dati, obbligo di motivare e rispettare tali criteri, un rimedio giurisdizionale o indipendente effettivo e tempestivo, non subordinato all’emissione di un avviso di accertamento, tenendo conto anche della cooperazione fiscale internazionale. (riproduzione riservata)