Finisce la lunga stagione delle proroghe per le concessioni balneari. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 6539 del 18 agosto, ha fissato al 30 settembre 2027 il termine entro cui le amministrazioni dovranno completare le procedure di gara per la riassegnazione delle concessioni demaniali marittime. Una scadenza che, nelle intenzioni dei giudici, non rappresenta una nuova proroga per gli attuali titolari, ma il termine massimo entro il quale i Comuni dovranno concludere il passaggio alle procedure pubbliche.
La decisione interviene su una vicenda che si trascina da oltre sedici anni e che ha visto l’Italia confrontarsi con i principi europei sulla concorrenza e con le richieste di adeguamento arrivate da Bruxelles.
Il Consiglio di Stato, nello specifico, ribadisce la necessità di procedere attraverso gare pubbliche, superando il sistema che ha consentito per anni il prolungamento delle concessioni esistenti. Il termine del 30 settembre 2027 deve essere quindi letto come una scadenza operativa per le amministrazioni. Il periodo residuo serve a organizzare e completare le procedure di riassegnazione e non a rinviare ulteriormente l'apertura del mercato.
Le concessioni potranno restare efficaci fino a quella data. Un'ulteriore estensione fino al 31 marzo 2028 sarà possibile soltanto in presenza di circostanze eccezionali e adeguatamente motivate.
I Comuni dovranno inoltre pubblicare i bandi con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle concessioni. Nella fase di prima applicazione dovranno comunque attivarsi entro il 30 giugno 2027.
La questione delle concessioni balneari è legata anche al superamento del cosiddetto «diritto di insistenza», il meccanismo che consentiva al concessionario uscente di avere una posizione privilegiata nella riassegnazione del bene demaniale.
L’Italia lo ha abolito nel 2009, ma negli anni successivi il termine per completare la transizione verso un sistema basato sulle gare è stato più volte rinviato.
La situazione ha portato negli anni all'intervento delle istituzioni europee e della giustizia amministrativa, fino alla nuova pronuncia del Consiglio di Stato, che ora indica una scadenza precisa per completare le procedure.
La sentenza attribuisce un ruolo centrale alle amministrazioni comunali, chiamate a organizzare le gare nei tempi stabiliti. Il mancato rispetto delle scadenze potrà essere contestato davanti al giudice amministrativo.
In caso di inerzia, il giudice potrà arrivare anche alla nomina di un commissario ad acta, incaricato di adottare gli atti necessari al posto dell'amministrazione inadempiente.
Per i Comuni si apre quindi una fase operativa che richiederà la definizione dei bandi, delle procedure di gara e dei criteri per la riassegnazione delle concessioni entro un calendario ormai definito.
La sentenza interviene anche sul tema degli indennizzi spettanti agli attuali concessionari. Il riconoscimento non sarà automatico con la cessazione della concessione.
L'indennizzo potrà essere riconosciuto quando il concessionario sarà in grado di dimostrare l'esistenza di investimenti non ancora ammortizzati e destinati a perdere valore proprio a causa della cessazione del rapporto concessorio.
Il principio restringe quindi il perimetro delle somme eventualmente dovute agli operatori uscenti, collegandole agli investimenti effettivamente sostenuti e non ancora recuperati. (riproduzione riservata)