La Corte Costituzionale ha respinto integralmente il ricorso presentato dal governo contro la legge regionale toscana del 2024, il nuovo Testo unico del turismo, che introduce anche misure di contenimento del fenomeno dell’overtourism e una disciplina più stringente per affitti brevi, bed & breakfast e affittacamere.
La Consulta ha dichiarato infondate tutte le questioni di legittimità sollevate a marzo dall’Esecutivo, che contestava la violazione degli articoli 3, 41, 42 e 117 della Costituzione. Una decisione che rafforza il ruolo delle regioni e dei comuni nella regolazione del turismo e segna un passaggio rilevante nel dibattito nazionale sul governo degli affitti brevi.
Uno dei nodi centrali del giudizio riguardava l’obbligo di gestione in forma imprenditoriale delle strutture ricettive extra-alberghiere con caratteristiche di civile abitazione. Secondo la Corte, se un immobile viene utilizzato in modo stabile e organizzato come struttura ricettiva, la previsione della destinazione d’uso turistico-ricettiva non è irragionevole.
La Consulta ha chiarito che tale obbligo non incide sull’ordinamento civile, ma attiene alle modalità di esercizio dell’attività turistica, materia di competenza piena regionale. L’ingerenza nelle scelte dei proprietari è stata ritenuta proporzionata e giustificata dalla funzione sociale perseguita: limitare la proliferazione incontrollata delle strutture extra-alberghiere e contrastare gli effetti negativi dell’overtourism.
Respinta anche la contestazione sulla norma transitoria, che consente di mantenere la destinazione d’uso residenziale fino al 1° luglio 2026. Per la Corte non sussiste violazione del principio di uguaglianza, poiché la disciplina si applica indistintamente a tutti i proprietari: tutti possono adeguarsi fino a quella data e tutti, da quel momento in poi, dovranno conformarsi alle nuove regole.
La Corte ha ritenuto legittimi anche i limiti imposti all’esercizio di attività come affittacamere e bed & breakfast all’interno dello stesso edificio. La scelta del legislatore regionale di evitare elusioni dei limiti dimensionali è stata considerata espressione di una discrezionalità legittima, soprattutto in relazione alla natura «familiare» di alcune tipologie ricettive.
Particolarmente rilevante è il via libera all’articolo 59 della legge regionale, che consente ai comuni ad alta densità turistica e ai capoluoghi di provincia di individuare zone in cui introdurre criteri e limiti specifici per le locazioni turistiche brevi. In queste aree, l’attività potrà essere subordinata al rilascio di un’autorizzazione quinquennale. Secondo la Consulta, non si tratta di un’invasione dell’ordinamento civile, ma di una disciplina amministrativa riconducibile prevalentemente alle materie del governo del territorio e del turismo.
Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha parlato di una «vittoria su tutta la linea», sottolineando come la decisione confermi la correttezza dell’azione regionale e la legittimità giuridica di una legge che punta a una governance più equilibrata degli affitti brevi, affidando ai Comuni strumenti di regolazione mirati.
Di segno opposto il commento dell’Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi (Aigab), che teme un aumento dell’arbitrio locale e una compressione dei diritti di famiglie e imprese. Secondo l’Associazione, mentre si rafforzano i vincoli per i piccoli proprietari, viene ampliata la possibilità per gli hotel di espandere la propria capacità ricettiva utilizzando immobili limitrofi, fino al 40% in più.
Aigab prevede effetti negativi sul mercato immobiliare, un aumento delle tariffe alberghiere e il rischio di maggiore conflittualità amministrativa, oltre a un possibile ritorno al sommerso. Da qui l’appello al Governo affinché intervenga con una norma quadro nazionale in grado di garantire uniformità e limitare la frammentazione regolatoria.
La sentenza della Corte Costituzionale non riguarda solo la Toscana. Il pronunciamento potrebbe infatti fare da apripista ad altre regioni intenzionate a intervenire in modo deciso sul fenomeno degli affitti brevi e sull’impatto del turismo di massa. Il confronto tra esigenze di tutela del territorio, diritti di proprietà e libertà d’impresa resta aperto, ma la Consulta ha chiarito che, almeno sul terreno del turismo, le regioni hanno ampi margini di intervento. (riproduzione riservata)