Ilva: non si spegne l'area a caldo
Ilva: non si spegne l'area a caldo
Il Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza del sindaco di Taranto. La produzione continua normalmente

di Luisa Leone 23/06/2021 10:55

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Non si spegne l'ex Ilva di Taranto, oggi Acciaierie Italia, dopo l'ingresso di Invitalia nel capitale della società che gestisce l'impianto. Il Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza del sindaco della città, del febbraio scorso, che dava alla società due mesi per spegnere l'area a caldo. La produzione continua normalmente, dice in una nota la società.

"Il Consiglio di Stato, all’esito dell’udienza del 13 maggio 2021, ha pubblicato in data odierna la decisione che ha disposto l’annullamento della sentenza del Tar di Lecce n.249/2021. Vengono dunque a decadere le ipotesi di spegnimento dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto di Acciaierie d’Italia e di fermata degli impianti connessi, la cui attività produttiva proseguirà con regolarità", si legge nel comunicato. 

L'ordinanza del sindaco di Taranto era stata emessa, ricorda una nota del Consiglio di Stato, nell'esercizio dei poteri di necessità e urgenza dell'amministratore locale a tutela della salute della cittadinanza, a seguito di episodi di emissioni di fumi e gas verificatisi nell'agosto 2019 e nel febbraio 2020 e delle successive verifiche ambientali e sanitarie. Il Tar della Puglia, sezione staccata di Lecce, pronunciandosi in primo grado sul ricorso delle società, lo aveva respinto a seguito di un'approfondita istruttoria.

Premesso che l'accertamento giudiziale doveva concentrarsi unicamente sulla legittimità dell'ordinanza del Sindaco senza poter estendersi alle annose e travagliate vicende che hanno interessato lo stabilimento "ex Ilva" (oggetto di un piano di adeguamento adottato in base alla legislazione speciale post-2012, le cui tempistiche sono già state considerate legittime dal Consiglio di Stato con due pareri del 2019), la Sezione ha ritenuto che in concreto il potere di ordinanza d'urgenza fosse stato esercitato in assenza dei presupposti di legge, non emergendo la sussistenza di "fatti, elementi o circostanze tali da evidenziare e provare adeguatamente che il pericolo di reiterazione degli eventi emissivi fosse talmente imminente da giustificare l'ordinanza contingibile e urgente, oppure che il pericolo paventato comportasse un aggravamento della situazione sanitaria in essere nella città di Taranto, tale da indurre ad anticipare la tempistica prefissata per la realizzazione delle migliorie" dell'impianto. (riproduzione riservata)